
Assicurazione viaggio Genertel (Multirischi Viaggi)
Assicurato da Genertel S.p.A. · Italia
travel insurance from Genertel for the Italy market, with online purchase and 24/7 assistance.
Verificato il 31 ago 2026 · Condizioni datate 2020-01Fonti
Punti di vendita unici
Assistenza continua in ogni circostanza, per viaggiare senza paura degli imprevisti.
In caso di urgenza sanitaria assicuriamo: rientro immediato, viaggio di un familiare per assistenza e interprete.
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Limiti di copertura
Spese mediche
Covered
In caso di infortunio o malattia improvvisa, Genertel rimborsa, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, le spese sostenute durante il ricovero avvenuto sul posto nel corso del viaggio (assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici, medicinali, esami diagnostici, onorari dei chirurghi, diritti di sala operatoria, apparecchi terapeutici ed endoprotesi, rette di degenza). Solo in caso di infortunio sono rimborsate anche le ulteriori spese sostenute nei 10 giorni successivi al rientro. L'esatto massimale è definito nella singola polizza e non è indicato nel fascicolo informativo generale.
Sezione: Sezione 1 - INFORTUNI / MALATTIA IMPROVVISA > Art. 1.1 - Rimborso spese di ricovero
In caso di infortunio o malattia improvvisa indennizzabili a termini di polizza, l'Impresa assicura, fino a concorrenza del massimale indicato in polizza, il rimborso delle spese sostenute durante il ricovero avvenuto sul posto nel corso del viaggio per:
Trattamento medico d'urgenza
Covered
Nessun limite indicato
L'assistenza e le cure medico-urgenti ricevute durante il ricovero sono coperte nell'ambito del rimborso delle spese di ricovero; non è descritta una garanzia separata per cure d'urgenza ambulatoriali.
Sezione: Sezione 1 - INFORTUNI / MALATTIA IMPROVVISA > Art. 1.1 - Rimborso spese di ricovero
assistenza medica, cure, trattamenti fisioterapici e rieducativi, medicinali, esami e accertamenti diagnostici;
Rimborso spese di ricovero
Covered
Rimborso, fino al massimale di polizza, delle spese di ricovero (degenza con almeno un pernottamento in un istituto di cura autorizzato) conseguenti a infortunio o malattia improvvisa avvenuti durante il viaggio. Su ogni indennizzo di questa garanzia è applicata una franchigia fissa di €150.
Sezione: Sezione 1 - INFORTUNI / MALATTIA IMPROVVISA > Art. 1.6 - Franchigia
Ogni indennizzo, relativo alle coperture dell'art.1.1, verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di euro 150 che resta a carico dell'Assicurato.
Cure ambulatoriali
Nessun limite indicato
Le cure ambulatoriali (senza ricovero) non sono indicate come garanzia coperta nei documenti di polizza; la copertura è limitata alle spese sostenute durante il ricovero.
Cure dentistiche d'urgenza
Nessun limite indicato
Le cure dentistiche d'urgenza non sono menzionate come garanzia coperta nei documenti di polizza.
Trasporto sanitario
Covered
Nessun limite indicato
Il trasporto in autoambulanza (senza limiti di chilometraggio) può essere utilizzato nell'ambito del servizio di 'Rientro sanitario' organizzato da Europ Assistance; non è previsto come garanzia autonoma distinta dal rientro sanitario.
Sezione: Sezione 1 - INFORTUNI / MALATTIA IMPROVVISA > Art. 1.2 - Assistenza in viaggio
autoambulanza (senza limiti di chilometraggio).
Rientro sanitario
Covered
Qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, le condizioni dell'Assicurato (accertate dai medici della Centrale Europ Assistance in contatto con il medico curante sul posto) rendano necessario il trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla residenza, la Centrale Europ Assistance organizza il trasporto (aereo sanitario, aereo di linea classe economica anche in barella, treno prima classe con vagone letto se necessario, o autoambulanza senza limiti di chilometraggio) interamente a spese di Genertel, incluta l'assistenza medica o infermieristica se ritenuta necessaria. Disponibile solo se il sinistro avviene oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato; non è dovuta per infermità curabili sul posto o che non impediscono di proseguire il viaggio, né se il trasporto violasse norme sanitarie, né in caso di dimissioni volontarie contro il parere dei sanitari.
Sezione: Sezione 1 - INFORTUNI / MALATTIA IMPROVVISA > Art. 1.2 - Assistenza in viaggio
qualora, a seguito di infortunio o malattia improvvisa, le condizioni dell'Assicurato, accertate tramite contatti diretti e/o con altri mezzi di telecomunicazione tra i medici della Centrale Europ Assistance e il medico curante sul posto, rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Centrale Europ Assistance provvederà a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente.
Rimpatrio della salma
Nessun limite indicato
Il rimpatrio della salma non è tra le prestazioni di assistenza elencate (rientro sanitario, viaggio di un familiare, rientro anticipato, interprete) e non è trattato nei documenti di polizza.
Ricerca e salvataggio
Nessun limite indicato
Le spese di ricerca e salvataggio non sono menzionate come garanzia coperta nei documenti di polizza.
Cure COVID-19
Nessun limite indicato
Il COVID-19 non è specificamente menzionato nei documenti di polizza; la copertura per malattia improvvisa si applicherebbe in generale, ma non è indicata una clausola specifica per il COVID-19.
Patologie preesistenti
Excluded
Sono escluse dalla copertura le malattie preesistenti, cioè le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.
Sezione: Sezione 1 - INFORTUNI / MALATTIA IMPROVVISA > Art. 1.5 - Esclusioni
le malattie preesistenti, cioè le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione;
Copertura sport invernali
Excluded
Sono esclusi gli infortuni derivanti da alpinismo con scalata di roccia o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte.
Sezione: Sezione 1 - INFORTUNI / MALATTIA IMPROVVISA > Art. 1.5 - Esclusioni
gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di roccia o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
Copertura sport estremi/avventura
Excluded
Sono esclusi gli infortuni derivanti da sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale.
Sezione: Sezione 1 - INFORTUNI / MALATTIA IMPROVVISA > Art. 1.5 - Esclusioni
gli infortuni derivanti dallo svolgimento delle seguenti attività: alpinismo con scalata di roccia o accesso ai ghiacciai, salti dal trampolino con sci o idrosci, guida e uso di guidoslitte, sports aerei in genere, atti di temerarietà, corse e gare automobilistiche, motonautiche e motociclistiche e relative prove e allenamenti, nonché tutti gli infortuni sofferti in conseguenza di attività sportive svolte a titolo professionale;
Complicazioni della gravidanza
Nessun limite indicato
Le complicazioni legate alla gravidanza non sono trattate in nessuna parte dei documenti di polizza.
Responsabilità civile
Covered
L'Impresa tiene indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che questi sia tenuto a pagare a titolo di risarcimento per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio. Sono esclusi i danni a cose in consegna o custodia, l'inquinamento, le sostanze radioattive, la caccia e i veicoli/natanti/velivoli per cui è obbligatoria l'assicurazione; sono esclusi i danni determinati da dolo; la garanzia non opera in paesi in stato di guerra. È prevista una franchigia di €150.
Sezione: Sezione 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE > Art. 2.1 - Oggetto della garanzia
Alle condizioni seguenti l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio.
Assistenza legale
5K €
L'Impresa assume a proprio carico, fino alla concorrenza di €5.000 per ciascun viaggio, le spese di assistenza giudiziale in sede civile e penale, in ogni stato e grado, nonché in sede stragiudiziale, per la tutela degli interessi dell'Assicurato in relazione al risarcimento dei danni da lui subiti nel corso del viaggio. La copertura riguarda unicamente i danni dipendenti da responsabilità extracontrattuale di terzi. Le richieste di attivazione devono pervenire entro sei mesi dalla scadenza del contratto.
Sezione: Sezione 3 - ASSISTENZA LEGALE > Art. 3.1 - Oggetto della garanzia
L'Impresa assume a proprio carico, fino alla concorrenza di euro 5.000 per ciascun viaggio, le spese di assistenza giudiziale in sede civile e penale, in ogni stato e grado, nonché in sede stragiudiziale, per la tutela degli interessi dell'Assicurato in relazione al risarcimento dei danni dai lui subiti nel corso del viaggio.
Assistenza 24 ore su 24
Covered
Genertel, attraverso la Centrale Europ Assistance (medici, tecnici e operatori in funzione 24 ore su 24, tutti i giorni dell'anno), presta assistenza in viaggio all'Assicurato in difficoltà (rientro sanitario, viaggio di un familiare, rientro anticipato, interprete a disposizione all'estero), contattabile tramite numero verde disponibile anche dall'estero.
Sezione: Sezione 1 - INFORTUNI / MALATTIA IMPROVVISA > Art. 1.2 - Assistenza in viaggio
Genertel - attraverso la Centrale Europ Assistance - presterà assistenza all'Assicurato nel caso in cui questi si trovi in difficoltà a seguito di un sinistro, oggetto di una delle prestazioni di seguito indicate.
Condizioni chiave
Scadenza chiamata assistenza
Non è indicato un termine fisso per contattare la centrale di assistenza; l'Assicurato deve telefonare alla Centrale Europ Assistance (attiva 24 ore su 24, anche dall'estero) non appena necessiti di una delle prestazioni garantite, e le prestazioni sono dovute solo quando il sinistro avvenga oltre 100 km dal comune di residenza dell'Assicurato.
Trattamento non autorizzato
Se l'Assicurato non adempie intenzionalmente all'obbligo di comunicazione del sinistro o ad altri obblighi contrattuali (es. consentire visite medico-legali), perde il diritto alle indennità; se l'inadempimento è colposo, l'Impresa ha il diritto di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto, ai sensi dell'art. 1915 del Codice Civile.
Acquisto all'estero
I documenti di polizza non affrontano esplicitamente l'acquisto della polizza quando si è già all'estero; la garanzia opera dalla maggiore tra la data di decorrenza del contratto e la data di adesione allo stesso, fino alla data di scadenza, senza tacita proroga.
Condizioni croniche
Le malattie croniche o preesistenti sono escluse dalla copertura. Inoltre, qualora l'Impresa venga a conoscenza che l'Assicurato è affetto da alcolismo, tossicodipendenza, sieropositività o diabete insulino-dipendente, si applica quanto disposto dall'art. 1898 del Codice Civile, indipendentemente dalla concreta valutazione dello stato di salute dell'Assicurato alla stipula.
Gravidanza
I documenti di polizza non contengono disposizioni specifiche relative alla gravidanza o alle complicazioni ad essa legate.
Esclusioni per condizioni preesistenti
Sono escluse dalla copertura le malattie preesistenti, cioè le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione.
Limite di durata della copertura
Le condizioni generali non indicano una durata massima fissa del viaggio; il premio è calcolato utilizzando la 'settimana di vacanza' come unità tariffaria, e la garanzia opera per tutta la durata del viaggio indicata in polizza, dalla maggiore tra la data di decorrenza e la data di adesione fino alla data di scadenza, senza tacita proroga.
Pagamento diretto
Le spese di ricovero per infortunio o malattia improvvisa sono rimborsate fino al massimale indicato in polizza, al netto di una franchigia fissa di €150; il rientro sanitario è organizzato dalla Centrale Europ Assistance ed effettuato interamente a spese di Genertel.
Ambito territoriale
La copertura vale in tutto il mondo, ma le garanzie non sono operanti nei paesi che si trovassero in stato di belligeranza dichiarata o di fatto.
Documenti
Specifiche della polizza
Responsabilità civile
Copertura della responsabilità civile dell'assicurato durante il viaggio per danni involontariamente cagionati a terzi
FonteClausola Art. 2.1Pagina Pagina 2 di 7Sezione: Sezione 2 - RESPONSABILITÀ CIVILE > Art. 2.1 - Oggetto della garanzia
Alle condizioni seguenti l'Impresa si obbliga a tenere indenne l'Assicurato, fino alla concorrenza del massimale indicato in polizza, delle somme che questi sia tenuto a pagare quale civilmente responsabile ai sensi di Legge, a titolo di risarcimento (capitale, interessi e spese) per danni involontariamente cagionati a terzi in conseguenza di un fatto accidentale verificatosi durante il viaggio.
Rientro sanitario
Trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla residenza a seguito di infortunio o malattia improvvisa
FonteClausola Art. 1.2Pagina Pagina 1 di 7Sezione: Sezione 1 - INFORTUNI / MALATTIA IMPROVVISA > Art. 1.2 - Assistenza in viaggio
rendano necessario il suo trasporto in ospedale attrezzato in Italia o alla sua residenza, la Centrale Europ Assistance provvederà a effettuare il trasporto con il mezzo che i medici della stessa ritengono più idoneo alle condizioni del paziente
Franchigia
Importo fisso e assoluto dedotto da ogni indennizzo
FonteClausola Art. 1.6Pagina Pagina 2 di 7Sezione: Sezione 1 - INFORTUNI / MALATTIA IMPROVVISA > Art. 1.6 - Franchigia
Ogni indennizzo, relativo alle coperture dell'art.1.1, verrà effettuato previa deduzione di un importo fisso e assoluto di euro 150 che resta a carico dell'Assicurato.
Esclusione patologie preesistenti
Sono escluse le malattie improvvise che derivano da una manifestazione di una patologia insorta precedentemente all'inizio del viaggio
FonteClausola Art. 1.5Pagina Pagina 2 di 7Sezione: Sezione 1 - INFORTUNI / MALATTIA IMPROVVISA > Art. 1.5 - Esclusioni
le malattie preesistenti, cioè le malattie che siano l'espressione o la conseguenza diretta di situazioni patologiche croniche o preesistenti alla sottoscrizione dell'assicurazione;
Esclusione per ubriachezza e sostanze
Sono esclusi gli infortuni e le malattie derivanti da stato di ubriachezza, uso non terapeutico di psicofarmaci e sostanze stupefacenti
FonteClausola Art. 1.5Pagina Pagina 2 di 7Sezione: Sezione 1 - INFORTUNI / MALATTIA IMPROVVISA > Art. 1.5 - Esclusioni
gli infortuni e le malattie improvvise causati da ubriachezza, abuso di psicofarmaci, uso di sostanze stupefacenti e allucinogene;
Fonti
- genertel.ithttps://www.genertel.it/assicurazioni/documenti/fascicoli_informativi/fascicolo-informativo-viaggi.pdf#page=3(si apre in una nuova scheda)
- genertel.ithttps://www.genertel.it/assicurazioni/documenti/fascicoli_informativi/fascicolo-informativo-viaggi.pdf#page=4(si apre in una nuova scheda)
- genertel.ithttps://www.genertel.it/assicurazioni/documenti/fascicoli_informativi/fascicolo-informativo-viaggi.pdf#page=6(si apre in una nuova scheda)
Assicurazione viaggio Genertel